Spunti di viaggio

Aprire un agriturismo in Calabria

Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.

La regione Calabria regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n.14 del 30 aprile 2009. Per l’avviamento di un’attività agrituristica è necessaria l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori agrituristici e, per ottenere tale iscrizione, la regione Calabria impone la frequenza di un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stage, organizzato su base provinciale o, in alternativa, il possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere. In entrambi i casi, la Regione provvede poi a rilasciare un Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

Per l’iscrizione all’Elenco di cui sopra, è necessario, oltre al certificato, soddisfare i seguenti requisiti:

      • esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi
      • dell’articolo 230 bis del codice civile;
      • aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo o possedere titolo di studio idoneo.

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Elenco, l’imprenditore agrituristico potrà presentare al Comune di riferimento una dichiarazione di inizio attività che includa:

      • una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione: delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; della capacità ricettiva; di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; del possesso della qualifica di imprenditore agricolo; della misura dell’apporto di prodotti propri;
      • un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico- sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;
      • certificato di iscrizione nell’elenco provinciale;
      • atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

L’esercizio dell’attività agrituristica è intrapreso decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Comune di competenza.

Passando alle peculiarità relative alla regione Calabria, ecco le più significative:

Definizione: sono incluse nelle attività che è possibile organizzare negli agriturismi anche attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l’ambiente rurale. Per la regolamentazione delle attività di fattoria sociale si veda l’art. 26 della legge regionale.

Ospitalità: gli agriturismi possono offrire al massimo 30 posti letto e 10 posti tenda o roulotte.

Somministrazione di pasti e bevande: il numero massimo dei posti tavola per pasto è fissato a 60 su media annua.

Classificazione degli agriturismi: È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base:

      • della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di
      • conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
      • dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
      • dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.

Le aziende interessate all’iscrizione presentano domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra.

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