Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
La regione Molise regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n.9 del 22 marzo 2010. Secondo questa legge, sono considerate attività agrituristiche sia l’ospitalità, la ristorazione e la degustazione di prodotti di produzione propria sia l’organizzazione di attività didattiche. Come nel caso delle restanti regioni, anche per il Molise è necessario dimostrare il rapporto di connessione tra l’attività agricola e l’attività agrituristica che si intende avviare. Per far ciò – prerequisito all’avviamento dell’agriturismo – è necessario presentare un piano aziendale con validità triennale.
Altra condizione necessaria per l’avviamento dell’attività agrituristica è l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori agrituristici. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione regionale per l’agriturismo, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere, dal piano aziendale attestante in particolare l’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola, il calcolo delle giornate lavorative e la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica.
Una volta ottenuta l’iscrizione all’Elenco, gli operatori agrituristici possono presentare al Comune di competenza dichiarazione di inizio attività, alla quale sono allegati:
- una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati all’esercizio dell’attività con l’indicazione: delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici, dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico; della capacità ricettiva;del periodo di apertura e di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco; del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola;
- copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione sanitaria, relativo alle persone impegnate nell’esercizio delle attività agrituristiche;
- un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività agrituristiche;
- certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nell’elenco regionale;
- copia dell’autorizzazione del proprietario all’utilizzazione degli immobili per attività agrituristica quando la richiesta viene avanzata dall’affittuario o comunque soggetto diverso dal proprietario del fondo.
La dichiarazione si ritiene valida decorsi 30 giorni dalla sua presentazione al Comune di competenza.
Passando alle peculiarità relative alla regione Molise, ecco le più significative:
Norme igienico-sanitarie: i requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone.
Ospitalità: la capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:
- per l’alloggio, in relazione anche alla superficie dell’azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, non oltre 25 posti letto;
- per il campeggio, 12 piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di 30 ospiti e solo in aziende con estensione superiore a tre ettari di superficie agricola totale;
Somministrazione di pasti e bevande: la capacità ricettiva per la somministrazione di pasti e bevande è fissata fino a un massimo di 72 pasti giornalieri. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali ad uso abitativo.
Piscine: le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività.
Documenti utili: