Spunti di viaggio

Aprire un agriturismo in Toscana

Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.

In Toscana l’apertura e la gestione di un agriturismo sono regolate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, coordinata con le modifiche introdotte dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27 e dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. A queste si associa il regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003 n. 30, che dà agli operatori gli strumenti per aprire l’attività agrituristica. Le procedure regolamentate dalle norme di cui sopra hanno, però, subito delle modifiche (volte a semplificarle) in seguito all’introduzione della legge regionale 80/2009.
Cosa bisogna fare quindi, ad oggi, per aprire un agriturismo in Toscana?

Per avviare l’attività è necessario:

      1. Aprire un fascicolo aziendale presso un Centro Autorizzato di Assistenza in Agricoltura (CAA) per la creazione della UPI (Unità Produttiva Integrata di reddito) con classificazione “agriturismo” collegata all’UTE (Ufficio Tecnico Erariale) di riferimento;
      2. Compilare la Dichiarazione Unica Aziendale online sul sito www.artea.toscana.it, a cui andrà allegata la Relazione Agrituristica redatta sotto forma di autodichiarazione.
      3. Compilare la Dichiarazione di Inizio Attività online sul sito www.suap.toscana.it

L’attività agrituristica può iniziare dal giorno di presentazione della DIA.

Per quanto riguarda la conduzione dell’agriturismo, segnaliamo le seguenti peculiarità relative alla regione Toscana:

Prodotti da portare in tavola / da vendere: devono essere utilizzati prodotti aziendali, integrati eventualmente da prodotti delle aziende agricole locali nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto del sistema di filiera corta. Per il completamento delle pietanze è possibile utilizzare ingredienti complementari non ottenibili in Toscana e prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale. È consentito inoltre l’utilizzo di prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

Norme igenico sanitarie: fino a 12 posti tavola a pasto (12 a pranzo e 12 a cena), la struttura da utilizzare per la preparazione può essere la cucina dell’imprenditore, a patto che rispetti i requisiti necessari per abitazione civile.
Per somministrare alimenti e bevande è necessario possedere uno di questi requisiti professionali:

      1. qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con iscrizione (anche a titolo provvisorio) all’anagrafe regionale;
      2. diploma superiore o laurea attinenti alla materia dell’alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario/forestale;
      3. avere esercitato in proprio l’attività di somministratore di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera presso aziende del settore in qualità di dipendente, di socio di cooperativa o in qualità di coadiutore familiare;
      4. avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per la somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico.

Turismo giovanile: è possibile offrire ospitalità a giovani sotto i 25 anni con eventuali accompagnatori e anche per attività di turismo-lavoro, purchè siano garantiti i seguenti requisiti: requisiti igienico strutturali (all’art. 26 commi 1, 2, 3 e 4), superficie minima delle camere 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti. Ogni letto in più prevede un incremento di superficie di 4 metri quadrati. A ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto, purchè si rispetti la cubatura di 9 metri cubi in più per ogni posto aggiunto. Devono inoltre essere previsti un wc ogni 10 posti letto, un bagno/doccia ogni 12 posti letto e un lavabo ogni 10 posti letto.

Lavori edili/restauro: non è possibile edificare nuovi immobili per la realizzazione dell’agriturismo. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all’attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel  rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e  decorativi  caratteristici dei luoghi.

Classificazione: la classificazione della struttura è obbligatoria e assegnata dalla Provincia di competenza. Per la classificazione è utilizzato il logo che rappresenta la spiga. L’attribuzione da una a tre spighe avviene in relazione al possesso di determinati requisiti, stabiliti dal Regolamento di Attuazione della Regione.

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